La MACED S.A.S. di Tabasco Maria & C. si impegna a fornire le proprie prestazioni basandosi sulla massima serietà e professionalità, il tutto in un’ottica che deve essere di perfetta collaborazione con il mandante-cliente, pertanto resta a Vostro carico l’osservanza del presente “Codice di Condotta e delle Regole” garantendo i seguenti semplici comportamenti:
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ALIQUOTA DIPENDENTI
Limitatamente all'anno 2022 e prevista una riduzione contributiva di 0,8 punti percentuali dell'aliquota di calcolo dei contributi.
L'agevolazione avra effetto sui contributi trattenuti al dipendente in busta.
Le condizioni per poter accedere e data dal non superamento della soglio di 2692 euro dell'imponibile previdenziale e avere un rapporto di lavoro subordinato.
La gestione da parte dello studio di quanto detto sara automatica, e avra' effetto anche sulle mensilita che alla data attuale sono gia state elaborate.
Tale situazione determinera l'aumento del netto in busta, pertanto resta vostro onere comunicarci come gestire situazioni in cui il netto e prefissato secondo vostra precedente comunicazione. In mancanza di segnalazione l'importo sara compreso nel netto pertanto non andra in somma.
PRESTAZIONI OCCASIONALI
Con la legge 17 dicembre 2021 viene inserito un nuovo obbligo per le aziende committenti che si avvalgono dell'attivita di lavoratori autonomi occasionali (ritenuta d'acconto). In sintesi l'azienda committente deve comunicare , a mezzo mail ordinaria all'indirizzo intermittentiatpec.lavoro.gov.it, oppure sms previa autorizzazione, la prestazione occasionale tramite apposito format pdf denominato UNI INTERMITTENTI prima dell'inizio dell' attivita' lavorativa. Il format da inoltrare e' reperibili online e messo a disposizione dal nostro Studio. La prestazione occasionale non puo' superare i 30 giorni. Tutte le prestazioni datate a partire dal 21 dicembre 2021 devono essere regolarizzate con questa comunicazione entro e non oltre il prossimo 18 gennaio 2022.Si ricorda a tutte le aziendi clienti che tale contratto di lavoro autonomo occasionale, per non incorrere in sanzione, deve configurarsi come lavoro prevalentemente proprio ed autonomo e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente oltre che in via del tutto occasionale. In conclusione il lavoratore autonomo occasionale non deve utilizzare mezzi ed attrezzature appartenenti all'azienda committente e prestare la propria attivita' in perfetta autonomia senza alcun vincolo di subordinazione e con carattere di occasionalita.
Uso fraudolento degli ammortizzatori sociali
Si mette alla vostra attenzione che l'ispettorato del lavoro sta iniziando azione di controllo diffuso di utilizzo fraudolento degli ammortizzatori sociali, cigo fis cig in deroga fsba.
Sotto la lente d'ingrandimento le seguenti casistiche:
- aziende operanti nei settori che non hanno subito interruzioni delle attivitA ;
- aziende operanti in deroga alle misure restrittive previste dalla normativa emanata in relazione alla€tmemergenza epidemiologica;
- aziende che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa della€tmattivitA , modifiche della€tminquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di Cassa Integrazione;
- assunzioni, trasformazioni e riqualificazioni di rapporti di lavoro in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamenti delle varie forme di Cassa Integrazione;
- numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali ed eventuali esternalizzazioni;
- aziende/datori di lavoro che hanno collocato in smart working il personale e richiesto la€tmerogazione di ammortizzatori sociali;
- aziende che non hanno comunicato alla€tmINPS la ripresa, anche parziale, della€tmattivitA lavorativa.
Vi invitiamo quindi ad utilizzare lo strumento solo in caso di reale necessitA .
Sospensione dei versamenti Marzo Aprile
Gentile cliente,
a seguito della possibilitA di sospendere totalmente i pagamenti f24 (versamenti contributivi e fiscali) con scadenza di pagamento 16-03-2020 e 16-04-2020 e per poter gestire correttamente la prossima scadenza di pagamento ci risulta fondamentale una Vostra conferma in merito, ovvero ci occorre sapere se la vostra azienda (in caso di studi si intende l'elenco dei clienti con il dettaglio del pagamento effettuano o viceversa) non ha provveduto al versamento dei suddetti contributi.
Ringraziamo per la collaborazione.
Cordiali saluti.
Smart Working Coronavirus
Il ministero del lavoro ha previsto semplificazioni per lo smart working:
- Non A¨ necessario l'accordo scritto
- La comunicazione al Ministero del lavoro, ordinariamente fatta con deposito dell'accordo , viene sostituita da una dichiarazione autocertificata per singolo dipendente, Il dpcm non prescrive la tempistica per questa comunicazione ma vista la situazione di emergenza non dovrebbe essere sanzionabile
- L' informativa sulla sicurezza sul lavoro si puA² inviare al lavoratore con modalitA telematica .
Chi fosse interessato alla casistica si metta in contatto con lo studio per i dettagli.
Smart Working 2023
Con il 2023 ritorna l'obbligo di redazione dell'accordo individuale di smart working, con la presente si richiede per le aziende aderenti di fornici l'elenco del personale interessato, al fine di redigere correttamente l'accordo e di depositarlo al ministero.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Il Decreto Ristoro Bis ha previsto la sospensione dei versamenti contributivi e fiscali (irpef, addizionali regionali e comunali) con scadenza 16 novembre 2020 e relativi al periodo di riferimento ottobre 2020, ad eccezione del premio Inail.
Tale sospensione A¨ prevista SOLO per le aziende collocate sulla€tmintero territorio nazionale che svolgono le attivitA elencate nella€tmallegato 1 e per le aziende collocate in zona rossa che svolgono le attivitA elencate nella€tmallegato 1 e 2 (Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta).
Il versamento potrA essere effettuato in rata unica, senza sanzione ed interessi, entro il 16 marzo 2021 oppure dilazionato in n. 4 rate a decorrere dalla medesima scadenza.
Qualora la Vostra azienda rientri in uno dei codici attivitA specificati in entrambi gli allegati, ed intenda aderire alla sospensione di pagamento, A¨ Vostro onere darcene comunicazione entro e non oltre il prossimo 16 novembre per gli adempimenti del caso.
Si ricorda inoltre che la€tmistanza di dilazione dovrA essere necessariamente inoltrata dal nostro studio anche nel caso in cui scegliate il pagamento in soluzione unica posticipato al 16 marzo 2021, ciA² comporta una parcellazione della pratica che ammonta ad euro 50 + iva.
Rimborso utenze domestiche ai dipendenti
Per l'anno 2022 il tetto delle liberalita' e' stato inalzato a 600, con specifico riferimento anche al rimborso per utenze domestiche eletricita' gas e luce.Pertanto rispettando il limite sopra menzionato e' possibile rimborsare le utenze ai propri dipendenti, il rimborso non e' soggetto a tassazione e a contribuzione.
Obbligo del dipendnete consegare copia delle bollette al datore di lavoro, le utenze possono essere intestate anche a familiari conviventi.
Sono esculi soggetti in gestione separata e tirocini.
Gentile cliente,
il nuovo decreto ha previsto le seguenti misure a sostegno delle imprese:
- Per la cassa integrazione ordinaria sono richiedibili ulteriori 13 settimane nel periodo compreso tra il primo aprile ed il 30 giugno 2021 per tutti i dipendenti in forza prima del 22 marzo 2021;
- Per la cassa integrazione in deroga, fondo integrativo salariale (FIS) e fondo FSBA sono richiedibili ulteriori 28 settimane nel periodo compreso tra il primo aprile ed il 31 dicembre 2021 per tutti i dipendenti in forza prima del 22 marzo 2021;
- Per la cassa integrazione lavoratori agricoli a tempo indeterminato (CISOA) sono richiedibili ulteriori 120 giorni compresi tra il primo aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021.
Come di consueto nel caso di adesione attendiamo vostra pronta conferma.
Il presente decreto ha inoltre prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021, fermo restando le precedenti eccezioni. Tuttavia e' prevista la possibilita' di prorogare / instaurare nuovi contratti a tempo determinato senza l'obbligo di apporre causale entro il 31 dicembre 2021, non superando i 24 mesi complessivi di contratto con lo stesso dipendente e stipulando proroghe / rinnovi senza causale superiori ai 12 mesi.
Dimissioni Telematiche
Se il vostro dipendente vuole presentare le proprie dimissioni velocemente ci pensiamo noi! Il costo del servizio e' di 50 euro a carico del soggetto interessato.
Scarica la delega per la presentazione e il link per il pagamento.
Decreto legge 52 del 16 giugno
Gentile cliente,
Il decreto legge 52 del 16 giugno ha previsto per le aziende che hanno interamente fruito dei trattamenti di integrazione salariale della durata di 14 (cigo,fis,fsba) oppure 18 (cigd zona gialla, ovvero Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) settimane di anticipare la fruizione delle ulteriori 4 settimane che precedentemente dovevano essere fruite nei mesi di settembre e ottobre.
Consente, quindi, di fruire direttamente delle 18 / 22 settimane riconosciute anche prima di settembre.
Chiediamo quindi di comunicarci l'eventuale volontA di sfruttare le ulteriori 4 settimane anticipatamente.
Cordiali saluti
Decreto Agosto, cig, licenziamenti e altre novitAfA
- Proroga cassa integrazione
Sono previste ulteriori 18 settimane con decorrenza dal 13 Luglio al 31 Dicembre.
Il primo blocco di 9 settimane e libero e non prevede il versamento di contributi come le precedenti, il secondo blocco prevede dei paletti in base al fatturato 2019.
Il contributo addizionale e pari:
Al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
Al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita lavorativa, per i datori di lavoro che non anno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non e dovuto dai datori di lavoro che hanno
Subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, ovvero
Avviato l'attivita di impresa successivamente al primo gennaio 2019.
- Stop ai licenziamenti
Il blocco dei licenziamenti per gmo copre tutto il periodo di estensione della cassa integrazione. Infatti secondo l'intesa raggiunta, e il testo del decreto approvato, non e prevista una data in cui si sospende il blocco dei licenziamenti se non la fine della fruizione della cassa integrazione da parte dell'azienda.
Il blocco non opera in caso di: cessazione attivita, fallimento, accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative a livello nazionale
- Agevolazioni contributive per aziende che non fruiscono della cig
L'articolo 3 del Decreto a€oeAgostoa€ introduce un nuovo esonero contributivo per le aziende private, fatta eccezione per quelle del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 e che ne abbiano gia fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.
La norma prevede, in particolare, che per un periodo massimo di 4 mesi, i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, possano beneficiare, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.
Il suddetto esonero contributivo e fruibile entro il 31 dicembre 2020, in una misura massima pari al doppio delle ore di integrazione salariale gia fruite e puo essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
- Agevolazioni contributive per aziende che assumono a tempo indeterminato
L'articolo 6 del Decreto a€oeAgostoa€ introduce un nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2020, a prescindere dall'eta anagrafica
dei lavoratori.
Tuttavia, per la piena operativita di tale agevolazione e necessario attendere le istruzioni operative dell'INPS.
La norma prevede, in particolare, che, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2020, i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, possano beneficiare, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'esonero
totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla data di assunzione e nel limite massimo di 8.060 euro annui (riparametrato ed applicato su base mensile).
L'esonero contributivo in esame si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, successive alla data di entrata in vigore del Decreto a€oeAgostoa€ (ossia successive al 15 agosto 2020).
L'articolo 7 del Decreto a€oeAgostoa€ stabilisce che l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato sopra analizzato spetta, con le medesime modalita e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
- Possibilita di ulteriore dilazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di cui agli articoli 126 e 127 del DL n. 34/2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 422/2020), possono essere versati, senza applicazione di sanzioni o interessi,
per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione entro il 16 settembre 2020, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020.
per il restante 50% con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con
il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
- Contratti a termine: proroga o rinnovo senza causali
In base al dettato normativo, la possibilita del rinnovo/proroga acausali dei contratti a tempo determinato viene ammessa, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, con delle precise limitazioni, ovvero per un periodo massimo di 12 mesi (quindi anche oltre il termine dell'anno 2020) e per una sola volta (indipendentemente che si ricorra alla proroga o al rinnovo), purche la sottoscrizione del contratto non sia successiva al 31 dicembre 2020.
Decreto 16 Marzo 2020 Misure per le imprese
N.B: Per tutte le aziende cheintendono accedere agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria edin deroga, fis, fsba) chiediamo di preparare un file excel riportante ilnominativo dei dipendenti, la loro mail personale ed il loro IBAN. Inoltrechiediamo un file in jpg (formato foto) ovvero una foto su foglio bianco dellafirma del titolare/legale rappresentante.
Gentile cliente,
la presente per riassumere lemisure salva economia ufficializzate con il Decreto Legge COVID -19 del 16marzo 2020.
-CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (art.18)
Per i datori di lavoro che hannodovuto sospendere o ridurre la€tmattivitA lavorativa per COVID-19, a decorrere dal23 febbraio per un massimo di 9settimane.
In questo caso non A¨ necessario la€tmaccordo sindacale,basta la€tminformazione, consultazione ed esame congiunto anche in via telematica(mail). La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mesesuccessivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione oriduzione della€tmattivitA lavorativa.
Resta inteso che per accederealla€tmammortizzatore sociale i dipendentidevono avere una anzianitA lavorativa pari ad almeno 90 giorni e devono averutilizzato tutte le ore di ferie e permessi in arretrato.
La€tmInps andrA a corrispondere la€tm 80% della retribuzione direttamenteal dipendente.
-CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (art.21)
Per tutti i datori di lavoro (eccetto datori di lavoro domestico) chenon possono accedere alla cassa integrazione ordinaria, compresi settoreagricolo, pesca, terzo settore e per un periodo massimo consentito di 9 settimane.
In questo caso A¨ necessario siglare la€tmaccordo sindacale ela nomina del responsabile sindacale aziendale anche in via telematica solo perle aziende con piA¹ di 5 dipendenti , mentre per i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti non A¨ necessario alcunaccordo sindacale e si procede direttamente con la domanda di CIGD cheverrA effettuata dal nostro studio.
La€tmInps andrA a corrispondere la€tm 80% della retribuzione direttamenteal dipendente.
Resta inteso che per accedere alla€tmammortizzatore sociale i dipendentidevono avere una anzianitA lavorativa pari ad almeno 90 giorni e devono averutilizzato tutte le ore di ferie e permessi in arretrato.
-CONGEDO PARENTALE e VOUCHER BABY-SITTING (art.22)
Previsto per uno solo dei genitori (anche affidatari) lavoratori del settoreprivato con figli fino a 12 anni , ovvero una indennitA del 50% della retribuzione per un massimo di 15 giorni concontribuzione previdenziale figurativa.
Tale misura A¨ concessa anche ai lavoratori iscritta alla Gestione separatainps (es. mansione addetta call center), in misura pari al 50% di 1/365 del reddito individuatosecondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazionedella€tmindennitA di maternitA .
Estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti inps gestione artigiani/commercianti commisurata al 50% della retribuzioneconvenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge.
La fruizione del congedo A¨subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitorebeneficiario di strumenti di sostegno al reddito (cassa integrazione ecc..) incaso di sospensione o cessazione della€tmattivitA lavorativa o altro genitoredisoccupato.
I genitori con figli compresi tra i 12 e 16 anni hanno diritto ad astenersi dal lavoro a condizione che non ci siano altri genitoriche fruiscono di sostegno al reddito senzaricevere perA² alcuna indennitA econtribuzione per le giornate di assenza, ma mantenendo il diritto allaconservazione del posto di lavoro.
In alternativa al congedoparentale si puA² richiedere il voucher baby sitting nel limite massimocomplessivo di 600 euro mensili erogato mediante il libretto famiglia (bonusriconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti inps, subordinatamentealla comunicazione da parte delle rispettive case previdenziali del numero deibeneficiari).
Le modalitA operative dirichiesta congedo parentale e voucher baby sitting sono stabilite dalla€tminps.
-ESTENSIONE PERMESSI LEGGE 104 (ASSISTENZA DISABILI) a€“ (art. 23)
Vengono erogare 12 giornate aggiuntive di permessomensile retribuito per legge 104 da usare nei mesi di marzo e aprile 2020.
-PERIODO DI QUARANTENA (art.25)
Il periodo in quarantena consorveglianza attiva per lavoratori del settore privato A¨ equiparato a malattiae non A¨ computabile ai fini del periodo di comporto (periodo in cui si mantieneil diritto al mantenimento del posto di lavoro). Bisogna contattare il medicocurante che produrrA il certificato telematico di malattia.
-INDENNITAa€tm PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONECOORDINATA E CONTINUATIVA (art. 26)
Per i professionisti con partita iva non pensionati e non iscritti ad altreforme di previdenza complementare al 23-02-2020 e lavoratori iscritti alla gestione separata inps A¨ prevista unaindennitA una tantum di 600 euro, non tassataai fini irpef e addizionali. La€tmindennitA viene erogata dalla€tminps previa domandatelematica.
-INDENNITAa€tm LAVORATORI AGRICOLI (art. 29)
Per gli operai agricoli a tempo determinato non pensionati che abbianoeffettuato almeno 50 giornate A¨riconosciuta una indennitA per ilmese di marzo pari ad euro 600 nontassata ai fini irpef. La€tmindennitA viene erogata dalla€tminps previa domandatelematica.
-SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI LAVORATORIDOMESTICI (art.36)
Vengono sospesi i pagamenti deicontributi dei lavoratori domestici per il periodo dal 23 febbraio al 31 maggio2020 e dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020.
-INDENNITAa€tm LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (art. 36)
Ai lavoratori dello spettacolocon almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 con reddito non superiorea 50000 euro e non pensionati A¨ riconosciuta una€tmindennitA per il mese di marzopari ad euro 600 non tassata ai fini irpef e addizionali.
La€tmindennitA viene erogatadalla€tminps previa domanda telematica.
-PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (art. 60)
Corresponsione di un premio peril mese di marzo pari ad euro 100 da riproporzionare sulla base del numero deigiorni di lavoro svolti presso la sede aziendale per i lavoratori con unreddito non superiore ad euro 40.000.
decreto legge 28 ottobre 2020 n 137
CASSA INTEGRAZIONE
Sono previste ulteriori sei settimane di cassa integrazione per un periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Nel caso in cui il periodo precedentemente richiesto fosse, anche parzialmente, collocato alla€tminterno dei limiti sopra indicati verrA convertito automaticamente nelle settimane previste dal presente decreto.
Le sei settimane previste saranno riconosciute ai datori di lavoro che hanno giA interamente usufruito delle ulteriori nove settimane concesse dal decreto agosto (settimane con contribuzione variabile in base al calo di fatturato).
Anche per queste sei settimane A¨ previsto il contributo aggiuntivo sulla base della riduzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto al medesimo periodo del 2019, piA¹ specificatamente:
-Nessun contributo aggiuntivo se vi A¨ una riduzione di fatturato superiore al 20%, se la€tmattivitA aziendale A¨ iniziata successivamente al primo gennaio 2019 o se la€tmattivitA aziendale A¨ stata chiusa o limitata dal decreto del 24 ottobre 2020.
-Contributo aggiuntivo pari al 9% della retribuzione globale spettante al lavoratore se vi A¨ stato un calo di fatturato inferiore al 20%
-Contributo aggiuntivo pari al 18% della retribuzione globale spettante al lavoratore se non vi A¨ stato alcun calo di fatturato
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SOLO PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITAa€tm INDICATE NELLa€tmALLEGATO
Sono sospesi i termini dei versamenti contributivi dovuti con competenza novembre 2020, tale sospensione si applica ai datori di lavoro appartenenti alle aziende che svolgono attivitA compresa tra quelle elencate nella€tmallegato.
I pagamenti sospesi dovranno essere recuperati in una€tmunica soluzione entro la data del 16 marzo 2021, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER FILIERE AGRICOLE, PESCA E ACQUACOLTURA
Aˆ riconosciuto la€tmesonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione della contribuzione INAIL), della quota a carico datore di lavoro relativo al mese di novembre 2020.
La€tmesonero A¨ riconosciuto agli imprenditori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni e sarA al netto di altre agevolazioni o riduzioni di aliquota.
DECRETO OBBLIGO GREEN PASS
Gentile cliente il Governo ha approvato il Decreto Legge che obbliga, a partire dal 15 ottobre fino al 31 dicembre, tutti i dipendenti del settore privato, liberi professionisti, artigiani e ditte individuali ad essere in possesso della certificazione verde COVID-19, salvo casi di specifica esenzione certificata. Le disposizioni si applicano a tutti coloro che devono accedere ad un luogo di lavoro , sia che esso si tratti di un'azienda, uno studio o presso un domicilio di un privato.
I datori di lavoro devono verificare quindi assicurare il ripetto della prescizione da parte di tutto il personale dipendente per non incorrere nella sanzione prevista che varia da 600 a 1500 euro per lavoratore. Tutti i dipendenti che si rifiutano di esibire il green pass poiche' non in possesso vengono considerati come assenti non retribuiti fino a nuova presentazione della certificazione.
Resta in alternativa l'utilizzo del tampone molecolare che rilascia certificazione valida 72 ore oppure rapido con validita' di 48 ore.
Nel rispetto delle normative privacy non e' possibile archiviare copia del green pass che deve essere esibito in azienda e letto con l'apposita applicazione Veridica Covid 19.
Cordiali saluti
Corona virus misure anti crisi
Visto il delicato momento ci preme informarLa tempestivamente sulle misure anti-crisi adottate dal Governo ed utilizzabili:
a€¢SOSPENSIONE DI VERSAMENTI, RITENUTE, CONTRIBUTI E PREMI PER IL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO: ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator sono sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 dal versamento a mezzo f24 di ritenute irpef, contributi inps ed inail. Tali versamento dovranno poi essere effettuati, senza maggiorazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2020.
a€¢CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA ROMAGNA: ovvero i datori di lavoro del settore privato delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna possono accedere alla cassa integrazione salariale in deroga per un periodo massimo di un mese, previo accordo sindacale e limitatamente ai fondi stanziati per regione (135 milioni di euro per la Lombardia, 40 milioni di euro per il Veneto e 25 milioni di euro per la€tm Emilia Romagna). Ai dipendenti viene corrisposta direttamente dalla€tm inps la€tm 80% della retribuzione e viene assicurata la contribuzione figurativa. La cassa integrazione verra' concessa a seguito di accordo sindacale ed istanza online alla regione di riferimento.
In merito alla cassa integrazione salariale in deroga si ricorda che per poterne usufruire i dipendenti devono necessariamente aver smaltito le ferie arretrate.
Inoltre ci stiamo organizzando con il sindacato F.L.A.I. Trasporti e servizi per poter siglare presso il nostro studio gli accordi sindacali necessari per procedere con la domanda online e dato che i fondi sono limitati fisseremo un appuntamento per un giorno della prossima settimana (indicativamente mercoledi' 11 marzo) in modo da essere pronti per la€tminvio telematico. Si precisa che la€tmaccordo da sottoscrivere avra' un costo pari ad euro 300 da versare al sindacato a mezzo contati oppure assegno intestato F.L.A.I. Trasporti e servizi da corrispondere alla€tmatto della sottoscrizione.
05-05-2024
La prestazione va effettuata entro le 24 del giorno precedentela prestazione. Possono essere comunicate congiuntamente 30 giornate. Per le giornate di[..]
15-05-2024
Comunicazione Cisoa maltempo delle giornate d'assenza dei 15 giorni precedenti [..]
16-05-2024
Versamento unificato relativo a - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute dai sostituti di impostanel mese preced[..]
20-05-2024
Le aziende del settore che applicano i C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni e C.C.N.L. per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime [..]
28-05-2024
Presentazione all'delle domande di per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente [..]
28-05-2024
Versamento ai fondi tfr previdenza complementare per conto deipropri dipendenti. [..]
28-05-2024
Sei in regola con la normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro zh Vi invitamo a visionare le pesanti sanzione, anche penali in caso dinon ottempe[..]
28-05-2024
Effettuare i bonifici inerenti alla trattenute sindacali esercitate in busta paga nei confronti dei sindacati interessati [..]
Aziende clienti
Buste paga mensili
CCNL gestiti
Assunzioni mensili
Clienti nuovi al mese
Studi assistiti
Buste Apr 2024
Buste Mar 2024
Buste Feb 2024
Buste Gen 2024
Buste Dic 2023
Buste Nov 2023
Lunedì - Venerdì: 09:00/13:00 - 14:30/18:30
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PEC: infomaced@pec.it
Telefono: 039 2052161Fax: 039 8942016